Il valore dei nostri soci

 

I soci sono coloro che, in ragione delle azioni Banca Etruria possedute, hanno richiesto l’iscrizione al Libro soci per poter partecipare direttamente alla vita della Banca. La presenza di operatori economici locali nell’azionariato e l’ampia diffusione delle azioni presso molti clienti rappresentano per Banca Etruria un’importante componente di democrazia economica e anche un efficace mezzo di fidelizzazione.

Banca Etruria è una società Cooperativa a Responsabilità Limitata, per la quale la norma di legge stabilisce che in Assemblea ogni socio abbia un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui risulta intestatario, e non possa essere detentore di azioni in misura eccedente il limite fissato dalla legge per le Banche Popolari quotate (0,50%).

Riserviamo ai nostri soci vantaggi e prodotti dedicati.

  • Conto Corrente
  • Bancomat
  • Mutui
  • Piccoli Prestiti

Banca Etruria è una Società Cooperativa il cui scopo sociale è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci; essa esercita inoltre ogni altra attività finanziaria, nonché attività connesse e strumentali, ivi compresa l'emissione di obbligazioni.

In virtù della forma cooperativa della Società, ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute ed il possesso azionario massimo è lo 0,50% del capitale sociale.

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, le persone giuridiche, le Società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti. In base a quanto sancito dall'art. 9 dello Statuto Sociale della Banca, chi intende diventare Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione a Socio accogliendola o rigettandola con decisione congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società e allo spirito di forma cooperativa.

La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro dei Soci, previo versamento integrale dell'importo delle Azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di conguaglio a norma dell'art. 19 dello Statuto Sociale. Da tale iscrizione deriva in via esclusiva la facoltà di esercitare con pieno effetto verso la Società tutti i diritti sociali.

L'ammissione a Socio si intende decaduta se l'interessato non provvede al versamento dell'importo complessivamente dovuto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa ovvero dalla data dalla scadenza del termine di cui all'art. 9 dello Statuto Sociale.