PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
Per conto corrente, depositi, finanziamenti, leasing, credito al consumo (fino a 30.987,42 euro), altri servizi regolati dalle disposizioni della Banca d’Italia
Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto. Il consumatore che desidera aprire
un conto corrente od ottenere un mutuo può ricevere e avere gratuitamente le Guide che spiegano in maniera semplice come scegliere
questi servizi e aiutano a capire come funzionano e quanto costano. Le Guide possono anche essere scaricate dal sito www.bancaetruria.it.
Chi desidera acquistare Titoli di Stato nella fase del collocamento può consultare l’apposito avviso affisso in filiale.
DIRITTI
PRIMA DI SCEGLIERE
Avere a disposizione e portare con sé una copia di questo documento.
Avere a disposizione e portare con sé il foglio informativo di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima della conclusione e
senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all’intermediario. Nei contratti di
finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo. Inoltre, è
sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di mutuo dopo che è stato fissato l’appuntamento per la stipula presso il notaio.
Conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento ed esempi di un ISC (Indicatore Sintetico di
Costo) del conto corrente.
AL MOMENTO DI FIRMARE
Prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.
Stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge.
Ricevere una copia del contratto firmato dall’intermediario e una copia del documento di sintesi, da conservare.
Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.
DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE
Ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario, se la facoltà di modifica
è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La
proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni
degli ultimi dieci anni.
Nei contratti di conto corrente, avere la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
Nei contratti di finanziamento, trasferire il contratto (“portabilità”) presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di
qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.
Nei contratti di credito al consumo con garanzia sul bene acquistato, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle
scadenze prestabilite anche nel caso di mancato pagamento di una rata, purché questa non superi l’ottava parte dell’importo originario
complessivo.
Nei contratti di mutuo con ipoteca, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel
caso di ritardo nel pagamento di una rata, purché ciò non avvenga per più di sette volte.
ALLA CHIUSURA
Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai contratti di durata quali conto corrente, deposito titoli in
amministrazione, carta di debito, carta di credito, cassetta di sicurezza.
Nei contratti di credito al consumo, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi
e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all’1% del capitale residuo se prevista dal contratto.
Nei contratti di mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati all’abitazione o allo svolgimento di attività economica o
professionale, estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il contratto senza compensi, oneri e penali. Per alcuni di questi mutui stipulati prima
del 3 aprile 2007 che prevedono una penale, questa potrebbe essere ridotta (per informazioni, www.abi.it – sezione mutui). Per gli altri
mutui, quando c’è un’ipoteca, il cliente può estinguere in anticipo in tutto o in parte il rapporto pagando solo un unico compenso stabilito dal
contratto nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.
Ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio informativo.
Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.
RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE
Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R (Via Calamandrei, 255-52100 Arezzo) o per via
telematica (servizioaffarilegali_reclami@bancaetruria.it). L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:
− all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca;
− al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.
La Guida Pratica all’ABF è a disposizione del cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, le modalità di accesso al Conciliatore
Bancario Finanziario sono consultabili nel sito del Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it
Documento redatto secondo quanto disposto dalla normativa in tema di Trasparenza Bancaria del 29 Luglio 2009